Art. 4.
(Competenze del consiglio dell'istituzione).

      1. Al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spetta, in particolare, al consiglio dell'istituzione:

          a) definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;

          b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

          c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;

          d) determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese

 

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quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;

          e) approvare i documenti contabili fondamentali.

      2. Il consiglio dell'istituzione nella sua prima seduta elegge, nel proprio ambito, una giunta esecutiva, composta da un rappresentante di ciascuna categoria rappresentata; ne fanno altresì parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo. La giunta esecutiva ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'esame del medesimo consiglio, formulando la proposta di ordine del giorno delle sedute, sulla base anche delle richieste formulate dai singoli componenti il consiglio stesso e ferma restando la sua autonoma iniziativa; la giunta esecutiva ha inoltre il compito di garantire l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio dell'istituzione.